Art. 2
Lo scopo dell'ABT è quello di salvaguardare e difendere l'immagine della piazza finanziaria ticinese e gli interessi e i diritti dei suoi membri in campo cantonale ad eccezione di ogni attività commerciale.
Art. 3
In modo particolare l'ABT si propone:
Art. 4
Possono diventare membri dell'ABT le banche con una regolare attività bancaria nel Cantone Ticino.
Le domande di ammissione devono essere presentate al Comitato esecutivo, che decide con la maggioranza qualificata dei due terzi dei membri.
Eccezionalmente possono diventare membri dell’ABT anche altri enti vicini al settore bancario, ai quali saranno riconosciuti tutti i diritti e i doveri, salvo il diritto di voto. In questo caso decide l’Assemblea generale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei membri.
Art. 5
Cessa di far parte dell'Associazione chi dichiara di volerne uscire, chi rifiuta il pagamento dei contributi annuali dopo che sia trascorso un anno dalla scadenza dei medesimi, e chi ne sia escluso.
Le dimissioni possono essere date soltanto per fine dicembre di ogni anno, con un preavviso di 3 mesi al Presidente.
Per l'esclusione di un membro è necessaria la maggioranza assoluta di tutti i membri. La votazione è segreta.
Art. 6
Il finanziamento dell'Associazione avviene con il versamento di una tassa annua per ogni membro e di una percentuale sulla massa salariale della CAFABT, entrambe fissate ogni anno dall’Assemblea generale.
Art. 7
Organi dell'Associazione sono:
Art. 8
Sono di competenza dell'Assemblea generale:
Art. 9
I membri si riuniscono in Assemblea generale ordinaria una volta all'anno ed ogni qualvolta il Comitato esecutivo o il Presidente lo riterranno opportuno. Qualora un quinto dei membri domandasse la convocazione dell'Assemblea generale, il Presidente deve dar seguito a tale richiesta.
Art. 10
I membri dell'ABT si fanno rappresentare nell'Assemblea generale da persone appartenenti alla loro direzione. Ogni membro ha diritto a un sol voto.
Art. 11
Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei membri presenti o rappresentanti eccezion fatta per le votazioni di cui agli articoli 4 cpv. 3, 5 cpv. 3, 18 e 20. La votazione è segreta, quando uno dei membri lo richieda esplicitamente, o quando ciò sia prescritto dallo Statuto. A parità di voti, quello del Presidente decide.
Art. 12
Le convocazioni delle Assemblee generali, con l'ordine del giorno, devono essere inviate tramite lettera ai singoli membri. Non si possono prendere deliberazioni impegnative se l'oggetto non sia stato preventivamente portato a conoscenza dei membri.
Art. 13
In caso d'urgenza sono ammesse deliberazioni per corrispondenza purché venga raggiunta l'unanimità.
Art. 14
Di ogni Assemblea generale sarà tenuto il verbale firmato dal Presidente. I membri presenti sono menzionati a verbale coi nomi dei loro rappresentanti.
Entro un mese dalla data dell'Assemblea si dovrà rimettere a tutti i membri una copia del verbale.
Analogamente si procede per le sedute del Comitato esecutivo.
Art. 15
Sono di competenza del Comitato esecutivo:
Art. 16
Sono di competenza del Presidente:
Art. 17
L’ABT è rappresentata con firma collettiva a due dal Presidente, dal Direttore e dal membro più anziano del Comitato esecutivo.
Per le attività correnti verranno predisposte delle deleghe.
Art. 18
Per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la deliberazione dei quattro quinti di tutti i membri. Ove il numero dei membri fosse caduto a tre, l'Associazione dev'essere sciolta.
Art. 19
Il patrimonio sociale esistente dopo lo scioglimento dell'Associazione andrà devoluto ad un ente di pubblica utilità e con attività analoga a quella della disciolta Associazione.
Art. 20
Per la revisione dello Statuto occorre la presenza di almeno i tre quarti di tutti i membri.
Art. 21
Il presente Statuto entra in vigore appena approvato dall'Assemblea generale.
Il presente Statuto, che sostituisce quello in vigore dal 15.05.2008, viene approvato dall'Assemblea generale straordinaria ABT del 16.02.2009.