Art. 1
Sotto la denominazione Associazione Bancaria Ticinese (designata in seguito ABT) è costituita un’associazione in conformità degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero, le cui norme sono applicabili all’ABT in quanto non modificate dal presente Statuto.
La sede sociale è Villa Negroni a Vezia.

Art. 2
Lo scopo dell’ABT è quello di salvaguardare e difendere l’immagine della piazza finanziaria ticinese e gli interessi e i diritti dei suoi membri in campo cantonale ad eccezione di ogni attività commerciale.

Art. 3
In modo particolare l’ABT si propone:

  1. di promuovere la piazza finanziaria ticinese e la sua immagine, coinvolgendo gli altri partecipanti (gestori di patrimoni, fiduciari, assicuratori, avvocati d’affari e altri) e le loro associazioni;
  2. di gestire un’informazione e una comunicazione oggettive ed efficaci sui temi che riguardano l’attività dell’Associazione;
  3. di facilitare le relazioni tra i membri e di discutere tutte le questioni riferentesi allo scopo dell’Associazione;
  4. di stabilire norme intese a coordinare attività di comune interesse;
  5. di collaborare nell’applicazione delle direttive emanate a livello nazionale;
  6. di promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale attraverso la Fondazione Centro di Studi Bancari (di seguito Fondazione CSB);
  7. di promuovere la ricerca di base e la formazione per dottorandi in campo finanziario;
  8. di partecipare ai lavori di preparazione di normative cantonali nell’ambito di procedure di consultazione e di sensibilizzare le Autorità su problemi di particolare importanza concernenti la piazza finanziaria ticinese;
  9. di gestire la Cassa assegni familiari (di seguito CAFABT) e di difendere la sua indipendenza (art. 1 dello Statuto CAFABT).

Art. 4
Possono diventare membri dell’ABT le banche con una regolare attività bancaria nel Cantone Ticino.
Le domande di ammissione devono essere presentate al Comitato esecutivo, che decide con la maggioranza qualificata dei due terzi dei membri.
Eccezionalmente possono diventare membri dell’ABT anche altri enti vicini al settore bancario, ai quali saranno riconosciuti tutti i diritti e i doveri, salvo il diritto di voto. In questo caso decide l’Assemblea generale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei membri.

Art. 5
Cessa di far parte dell’Associazione chi dichiara di volerne uscire, chi rifiuta il pagamento dei contributi annuali dopo che sia trascorso un anno dalla scadenza dei medesimi, e chi ne sia escluso.
Le dimissioni possono essere date soltanto per fine dicembre di ogni anno, con un preavviso di 3 mesi al Presidente.
Per l’esclusione di un membro è necessaria la maggioranza assoluta di tutti i membri. La votazione è segreta.

Art. 6
Il finanziamento dell’Associazione avviene con il versamento di una tassa annua per ogni membro e di una percentuale sulla massa salariale della CAFABT, entrambe fissate ogni anno dall’Assemblea generale.

Art. 7
Organi dell’Associazione sono:

  1. L’Assemblea generale, composta dal Presidente e da tutti i membri;
  2. il Comitato esecutivo composto da 12 persone e precisamente:
    • dal Presidente;
    • dai rappresentanti della Banca dello Stato del Cantone Ticino; della EFG Bank AG; del Credit Suisse SA; dell’UBS SA; della Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA; della Cornèr Banca SA, della Banca Julius Bär & Co. e della Federazione Banche Raiffeisen Ticino e Moesano quali membri permanenti;
    • dai tre rappresentanti delle altre Banche associate;
  3. l’Ufficio di revisione dei conti.

Art. 8
Sono di competenza dell’Assemblea generale:

  1. l’esclusione dei membri;
  2. la nomina del Presidente, il cui mandato scade ogni 3 anni, la nomina dei 3 membri non permanenti del Comitato esecutivo, con scadenza triennale; la ratifica dei membri del Consiglio di fondazione CSB;
  3. la nomina annuale del Comitato della Cassa assegni familiari (art. 5 Statuto CAFABT);
  4. la designazione del membro a cui affidare la funzione di cassiere e la nomina di un Ufficio di revisione per un periodo annuale e liberamente rieleggibili. L’Ufficio di revisione controlla i conti sociali e rassegna un rapporto scritto all’Assemblea.
  5. l’esame e l’approvazione dei conti d’esercizio dell’ABT;
  6. la decisione su eventuali divergenze tra i membri;
  7. lo stanziamento di contributi superiori a Fr. 50’000.-;
  8. la revisione dello Statuto e lo scioglimento dell’ABT.

Art. 9
I membri si riuniscono in Assemblea generale ordinaria una volta all’anno ed ogni qualvolta il Comitato esecutivo o il Presidente lo riterranno opportuno. Qualora un quinto dei membri domandasse la convocazione dell’Assemblea generale, il Presidente deve dar seguito a tale richiesta.

Art. 10
I membri dell’ABT si fanno rappresentare nell’Assemblea generale da persone appartenenti alla loro direzione. Ogni membro ha diritto a un sol voto.

Art. 11
Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei membri presenti o rappresentanti eccezion fatta per le votazioni di cui agli articoli 4 cpv. 3, 5 cpv. 3, 18 e 20. La votazione è segreta, quando uno dei membri lo richieda esplicitamente, o quando ciò sia prescritto dallo Statuto. A parità di voti, quello del Presidente decide.

Art. 12
Le convocazioni delle Assemblee generali, con l’ordine del giorno, devono essere inviate tramite lettera ai singoli membri. Non si possono prendere deliberazioni impegnative se l’oggetto non sia stato preventivamente portato a conoscenza dei membri.

Art. 13
In caso d’urgenza sono ammesse deliberazioni per corrispondenza purché venga raggiunta l’unanimità.

Art. 14
Di ogni Assemblea generale sarà tenuto il verbale firmato dal Presidente. I membri presenti sono menzionati a verbale coi nomi dei loro rappresentanti.
Entro un mese dalla data dell’Assemblea si dovrà rimettere a tutti i membri una copia del verbale.
Analogamente si procede per le sedute del Comitato esecutivo.

Art. 15
Sono di competenza del Comitato esecutivo:

  1. la vigilanza sul rispetto dello Statuto da parte di ogni membro;
  2. l’esame preliminare dei conti d’esercizio e l’approvazione dei conti preventivi dell’ABT;
  3. la discussione preventiva su oggetti, iniziative e proposte da sottoporre all’Assemblea generale;
  4. la nomina del Direttore ABT;
  5. la nomina di commissioni speciali per lo studio di particolari problemi;
  6. l’esame di reclami circa la violazione od inadempienza di deliberazioni impegnative;
  7. la diffida di coloro che non hanno agito nello spirito dello Statuto;
  8. lo stanziamento di contributi fino ad un massimo di Fr. 50’000.-
  9. l’accettazione di nuovi membri, secondo l’art. 4.

Art. 16
Sono di competenza del Presidente:

  1. l’organizzazione e il coordinamento delle attività associative, d’intesa con il Direttore ABT (secondo un mansionario separato);
  2. la convocazione delle Assemblee generali e del Comitato esecutivo;
  3. la preparazione delle trattande all’ordine del giorno;
  4. l’allestimento dei preventivi e dei consuntivi dell’Associazione;
  5. i compiti di rappresentanza dell’Associazione verso l’esterno.

Art. 17
L’ABT è rappresentata con firma collettiva a due dal Presidente, dal Direttore e dal membro più anziano del Comitato esecutivo.
Per le attività correnti verranno predisposte delle deleghe.

Art. 18
Per lo scioglimento dell’Associazione è necessaria la deliberazione dei quattro quinti di tutti i membri. Ove il numero dei membri fosse caduto a tre, l’Associazione dev’essere sciolta.

Art. 19
Il patrimonio sociale esistente dopo lo scioglimento dell’Associazione andrà devoluto ad un ente di pubblica utilità e con attività analoga a quella della disciolta Associazione.

Art. 20
Per la revisione dello Statuto occorre la presenza di almeno i tre quarti di tutti i membri.

Art. 21
Il presente Statuto entra in vigore appena approvato dall’Assemblea generale.


Il presente Statuto, che sostituisce quello in vigore dal 16.02.2009, è stato approvato dall’Assemblea generale ordinaria ABT del 7.06.2017.