Sono considerate banche tutti gli intermediari finanziari che sottostanno alla Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (LBCR). Ai sensi dell’art. 2a dell’Ordinanza sulle banche, sono considerate banche soggette a notifica tutti gli istituti che si prestano pubblicamente per raccogliere depositi del pubblico. Rientrano inoltre nell’attività bancaria: il rifinanziamento in misura rilevante presso banche non legate al gruppo, per finanziare terzi, anch’essi non legati al gruppo e l’assunzione e l’offerta pubblica sul mercato primario di titoli e diritti valore.
Gli istituti sottoposti alla LBCR devono inoltrare periodicamente alla Banca nazionale svizzera (BNS) una notifica riguardante bilancio, conto economico, fondi propri e liquidità. I rilevamenti della BNS si riferiscono solitamente all’attività dell’impresa bancaria (casa madre), che comprende la sede svizzera nonché le filiali giuridicamente dipendenti ubicate in Svizzera e all’estero.
Il sistema bancario svizzero è basato sul modello della banca universale. Ciò significa che tutti gli istituti possono offrire tutti i servizi bancari, come ad esempio: operazioni di credito, operazioni di investimento e operazioni passive (conti di risparmio ecc.), gestione patrimoniale e consulenza d’investimento, traffico dei pagamenti, operazioni su titoli (negoziazione di borsa), attività di emissione (di obbligazioni o azioni) e analisi finanziaria.
Tuttavia, nel corso dei decenni sono andati sviluppandosi gruppi bancari in parte specializzati in segmenti specifici. Gli istituti svizzeri possono essere suddivisi nei gruppi bancari elencati di seguito.